COMPARAZIONE TRA LA BOZZA DEL 3/3/05 E QUELLA PRECEDENTE
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Art. 1(secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione):
Risulta modificato nel numero dei commi che da cinque passano a dodici. Sono affermati i seguenti principi:
· Garanzia da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni relative al ciclo (c.2)
· Promozione del conseguimento di una formazione spirituale e morale con riferimento alla Costituzione, sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità(c.3)
· Affermazione dell’autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e e di ricerca esviluppo a tutte le istituzioni del sistema educativo (c. 4)
· Affermazione della pari dignità dei percorsi liceali e di quelli di istruzione e formazione professionale(c.5)
· Realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo(c.6)
· Assicurazione e assistenza da parte delle istituzioni scolastiche della possibilità di cambiare scelta tra i diversi percorsi di istruzione e formazione e all’interno degli stessi(c.7)
· Riconoscimento da parte delle istituzioni educative dei crediti certificati e delle esercitazioni pratiche, esperienze formative,tirocini e stage realizzati in Italia e all’estero(c.8)
· Riconoscimento dei crediti formativi in campo sportivo(c.11)
·
I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di
istruzione e formazione professionale possono
essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni
tra le istituzioni scolastiche e informative interessate (c.14)
CAPO
II
I
percorsi liceali*
*Il titolo
precedente era”Sistema dei licei”
Art
.2 (Finalità e durata)
· Introduce il principio della propedeuticità dei licei e quindi le intese con l’università, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale coreutica e con l’istruzione tecnica superiore per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi superiori (c.4).
·
Viene giustificata l’articolazione per indirizzi relativamente
ai licei artistico, economico e tecnologico.(c.7)
Art.
3 (Attività educative e didattiche)
Non si indica più il numero complessivo delle ore di insegnamento, che sarà
stabilito nell’articolo successivo singolarmente per ogni liceo.
· L’orario annuale delle lezioni si articola in attività e insegnamenti obbligatori, obbligatori a scelta dello studente e facoltativi(c.1).
· La scelta delle attività facoltative è facoltativa e opzionale e la loro frequenza è gratuita (c.3)
· Viene ribadita l’esigenza per lo studente del recupero e del consolidamento di apprendimenti riguardanti le discipline obbligatorie(c.4)
_______________________________________________________________________________
Per ogni singolo liceo è indicato, come detto sopra, l’orario annuale delle lezioni. Una variante comune è la sostituzione dell’espressione “(…fornisce agli studenti gli strumenti per…..”
con
“ ………fornisce
le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per….).
Art.6 (Liceo economico)
· Nell’indirizzo economico–aziendale le attività e gli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente prevedono anche il settore moda (c.3)
·
Nell’indirizzo economico istituzionale le competenze
istituzionali sono ampliate alla dimensione europea e internazionale con
riferimenti alla ricerca e innovazione (c.4)
Art.7 (Liceo linguistico)
Art.10 (Liceo tecnologico)
Vi sono alcuni cambiamenti degli indirizzi e di alcune voci al loro interno.
Comma 2:
Art. 12 ( Organizzazione educativa e didattica)
Art.13 (Valutazione e scrutini)
CAPO III
I percorsi di istruzione e formazione professionale*
* Il titolo
precedente era “sistema di istruzione e formazione professionale”
art.15 ( Livelli essenziali delle prestazioni )
Art.16 (Livelli essenziali dell’offerta formativa)*
*Il titolo precedente era “ Livelli essenziali riferiti all’offerta formativa”
Mentre il precedente art.16 si limitava al criterio del soddisfacimento della richiesta di frequenza, quale livello essenziale, il nuovo articolo aggiunge
· l’adozione di interventi di orientamento e di tutorato anche ai fini della continuità, del recupero e dello sviluppo degli apprendimenti dello studente
· l’adozione di misure che favoriscano la continuità formativa
·
la realizzazione di tirocini formativi di esperienze in
alternanza. (c.1)
Art.17 ( Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e
dell’articolazione dei percorsi formativi)*
*Il titolo precedente era
“Livelli essenziali riferiti all’articolazione e all’orario minimo annuale
dei percorsi formativi)
Art.18 ( Livelli essenziali degli obiettivi generali dei percorsi)*
*Il titolo precedente era:”
Livelli essenziali riferiti agli obiettivi generali e al profilo educativo,
culturale e professionale”
2.Gli standard minimi formativi
relativi alle competenze di cui all’art.18, comma 1, lettera b) sono definiti
con Accordo in sede di conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli
e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi.
Art.19 (Livelli essenziali dei requisiti dei docenti) *
Sostituisce l’articolo 20 della precedente bozza
Art.20 ( Livelli essenziali della
valutazione e certificazione delle competenze)
Sostituisce l’articolo 21 della precedente bozza e aggiunge :
Art.21 (Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi)
Sostituisce l’articolo22 ampliando nel dettaglio le richieste. Le Regioni assicurano relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi :
a) l’adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica
b) il rispetto dei contratti collettivi del personale dipendente
c) l’accettazione del sistema dei controlli pubblici
d) la completezza dell’offerta formativa
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all’art.15 comma 6
f) l’adeguatezza dei locali in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica
g) l’adeguatezza didattica
h) l’adeguatezza tecnologica
i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale
j)
la capacità di progettazione e realizzazione di stage,tirocini ed
esperienze formative coerenti con gli indirizzi formativi diversi (c.1)
Art.22 (Valutazione)
Sostituisce l’articolo 24
della precedente bozza.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Art.23 (Passaggio al nuovo ordinamento)
Art.24 (Trasferimento di competenze alle Regioni)
(Da concordare con il Ministro per gli affari regionali)
A partire dall’ano scolastico
2006-2007 il diritto-dovere di istruzione e formazionericomprende i primi tre
anni di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale realizzati sulla base
dell’accordo-quadro in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003. Per
tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l’accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di Conferenza
Unificata 28 ottobre 2004.